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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 19.02. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
19.02.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Proroga degli incentivi per le società benefit)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più società di cui all'articolo 1, comma 376 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente nelle predette società.
  2. La detrazione di cui al comma 1 è concessa ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis.
  3. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 10.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 77, comma 7.