Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Interpretazione autentica applicazione IVA di cui alla Tabella A, parte I, numero 4) e parte III, numero 7), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).
1. Per fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19, limitatamente agli anni 2021 e 2022, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui alla Tabella A, parte I, numero 4) e parte III, numero 7), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono da intendersi ricompresi negli animali vivi destinati all'alimentazione umana gli animali vivi ceduti per l'attività venatoria.