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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 15.09. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
15.09.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medio grandi dimensioni)

  1. All'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) al comma 1 sono soppresse le parole: «quelle di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e»;

   2) al comma 1 lettera a) sono soppresse le parole: «ovvero dieci milioni di euro nel caso della misura prevista al comma 12, e fino a cinquanta milioni di euro; nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo»;

   3) al comma 1, lettera c), le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

   4) al comma 4 le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento»;

   5) al comma 10 sostituire le parole: «di 2 miliardi di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «e di 3 miliardi di euro per l'anno 2021»;

   6) al comma 12 le parole: «finalizzato a sottoscrivere entro il 30 giugno 2021, entro i limiti della dotazione del Fondo e nel limite massimo di 1 miliardo di euro per le sottoscrizioni da effettuare nell'anno 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2021, entro i limiti della dotazione del Fondo e nel limite massimo di 3 miliardi di euro per il 2021 per le sottoscrizioni da effettuare nell'anno»;

   7) al comma 18 le parole: «entro il 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2021»;

   8) dopo il comma 19 aggiungere il seguente: «Per le operazioni da effettuare nel 2021 il Fondo di cui al comma 19 è integrato di 1 miliardo di euro per l'anno 2021. Sono conseguentemente ricalcolati gli importi dovuti al Gestore per le procedure di recupero dei crediti vantati verso le società emittenti, di cui al medesimo comma 19, per gli anni successivi al 2020 e fino all'esaurimento delle stesse».

  2. Le modificazioni di cui al presente articolo si applicano alle istanze di accesso alla misura di cui all'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, presentate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a un miliardo di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi importi, della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.