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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14.6. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
14.6.
(inammissibile limitatamente a parte del testo lettera g))

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: partecipazioni al capitale di imprese aggiungere le seguenti: che, al momento dell'investimento, fossero;

   b) al comma 1, dopo le parole: acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale aggiungere le seguenti: diretta ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società di capitali che investano prevalentemente in start-up innovative;

   c) al comma 2, dopo le parole: al capitale di piccole e medie imprese aggiungere le seguenti: che, al momento dell'investimento, fossero PMI;

   d) al comma 2, dopo le parole: acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale aggiungere le seguenti: diretta ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società di capitali che investano prevalentemente in piccole e medie imprese innovative;

   e) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

   «2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle plusvalenze, di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni in fondi di investimento promossi da organismi di investimento collettivo del risparmio (in acronimo OICR), acquisite mediante sottoscrizione di quote dei suddetti fondi dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno otto anni. Al fine dell'esenzione di cui al primo periodo sono agevolati gli investimenti di cui all'articolo 4, commi 9 e 9-ter, del decreto-legge n. 3 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.»;

   f) al comma 3, dopo le parole: mediante la sottoscrizione del capitale sociale aggiungere le seguenti: diretta ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società di capitali che investano prevalentemente in start-up innovative e in piccole e medie imprese innovative.

   g) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

   «4-bis. In deroga alla normativa vigente in materia di gestione del risparmio di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le società di investimento possono assumere anche la forma di società a responsabilità limitata, a condizione che i fondi raccolti non siano superiori a 5 milioni di euro. Le società di cui al presente comma non sono soggette alla vigilanza della Banca d'Italia.».