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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14.023. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
14.023.
(inammissibile limitatamente al n. 1)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Costituzione online semplificata delle start-up innovative)

   1. Al fine di incentivare processi e modelli di business innovativi nonché la crescita dell'ecosistema delle start-up, incrementando il posizionamento competitivo delle imprese, all'articolo 29 della legge 22 aprile 2021, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti criteri direttivi specifici: prevedere che la costituzione delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificata con sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro, possa essere effettuata con modalità interamente on-line sulla base delle seguenti modalità alternative:

   a) atto pubblico notarile, anche informatico ai sensi dell'articolo 47-bis, legge 16 febbraio 1913, n. 89 ovvero telematico senza la presenza fisica delle parti quando le stesse stabiliscono con il notaio rogante un collegamento mediante una piattaforma che consenta la videoconferenza e l'apposizione della firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altra firma elettronica qualificata ai sensi del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 2014/910/UE da parte di chi ne è titolare;

   b) procedura telematica che, previa identificazione elettronica del richiedente tramite uno degli strumenti di cui all'art. 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero altro mezzo di identificazione elettronica di cui all'articolo 6 del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) n. 910/2014, consenta la redazione dell'atto costitutivo mediante scrittura privata informatica, in conformità a modelli standard predefiniti e approvati con decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dello sviluppo economico in conformità agli articoli 13-octies e 13-nonies della direttiva (UE) 2019/1151, da sottoscrivere con firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o altra firma elettronica qualificata ai sensi del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 2014/910/UE da parte di chi ne è titolare.

   Sono assicurati, fermi restando gli obiettivi di massima semplificazione, nel caso di costituzione on-line mediante modelli standard predefiniti ed approvati di cui al presente comma, i controlli di legalità sostanziale e in materia di antiriciclaggio previsti dalla vigente normativa e il conferimento ai Conservatori del registro delle imprese dei prescritti poteri di controllo amministrativo;».

    2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Gli atti costitutivi, i successivi atti modificativi e gli statuti delle società “start up innovative” di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221, depositati presso l'ufficio del Registro delle imprese territorialmente competente fino alla data del 28 marzo 2021 e redatti con le modalità alternative all'atto pubblico di cui l'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, restano validi ed efficaci e le medesime società restano validamente iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese.».