Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. In considerazione del dichiarato periodo di emergenza sanitaria da COVID-19, e comunque fino al 31 marzo 2022, l'istanza di riabilitazione di cui all'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, può essere presentata immediatamente dopo il pagamento della obbligazione per la quale il protesto è stato levato.