Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. All'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «370 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «770 milioni di euro per l'anno 2021».
4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.