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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.064. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
13.064.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure per il sostegno alla liquidità di micro e piccole imprese)

  1. Sono assegnate nuove risorse per 200 milioni di euro alla misura di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 221, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  2. Le risorse concesse ai sensi dell'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e le risorse residue di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 221, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e non utilizzate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 221, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e le risorse di cui al precedente comma 1, possono essere utilizzate dai Confidi iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, per erogare credito diretto fino a un importo massimo per singola operazione di 50.000 euro a favore di micro piccole e medie imprese. Le operazioni di cui al presente comma sono rilasciate con il concorso delle risorse proprie dei Confidi per un importo non superiore al 10 per cento dell'importo del singolo finanziamento concesso.
  3. All'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 221, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole da: «che realizzino operazioni» fino a «efficientamento gestionale» sono soppresse.

ident. 13.012.13.059.