Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
1. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021»;
b) alla lettera m), le parole: «fino a 120 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 240 mesi»;
c) alla lettera m), le parole: «non superiore a 30.000 euro» con le seguenti: «non superiore a 100.000 euro».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 77.