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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.03. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
13.03.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure per l'accesso al credito e la liquidità delle imprese)

  1. Dopo il comma 1-ter dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, sono aggiunti i seguenti:

   1-quater. È istituito presso il Mediocredito centrale un Fondo di garanzia con lo scopo di rilasciare garanzie agli istituti di credito che concedono prestiti, altri finanziamenti e mutui ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1999, n. 44 e articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il Fondo ha una dotazione massima complessiva che costituisce limite massimo di spesa di euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e a decorrere dal 2023. La percentuale di copertura della garanzia di cui al periodo precedente è stabilita al 100 per cento di ciascuna operazione finanziaria a condizione che vi sia un piano di ristrutturazione asseverato, da professionista indipendente. La garanzia è concessa a titolo gratuito e copre le operazioni finanziarie dei soggetti di cui al primo periodo. Per l'elargizione dei prestiti, finanziamenti e mutui da parte degli istituti di credito si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, in quanto compatibili.
   1-quinquies. Il fondo di garanzia di cui al comma 1-quater verificata la legittimità della richiesta provvede a liquidare in favore degli istituti di credito, entro novanta giorni, un anticipo pari al 50 per cento della quota massima richiesta dai soggetti di cui al comma 1-quater. Possono beneficiare della misura di cui al comma 1-quater i soggetti di cui al medesimo comma 1-quater, le cui esposizioni debitorie alla data di entrata in vigore della presente legge siano classificate anche come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi. Gli Intermediari ed il Fondo di garanzia non devono tener conto:

   a) delle medesime pregresse garanzie rilasciate dal medesimo Fondo di Medio credito centrale così come non considerare pregiudizievoli eventuali prolungamenti di garanzie in presenza della sospensione dei termini ai sensi delle leggi n. 44 del 1999 e n. 108 del 1996;

   b) delle inadempienze probabili e posizioni classificate come scadute oppure posizioni deteriorate e classificate come sofferenti alle Centrali dei rischi di Banca D'Italia;

   c) del rating finanziario adottato dagli intermediari finanziari quale strumento principale per valutare l'affidabilità e la solvibilità dei soggetti (imprese ed operatori economici) che si trovino ad avere bilanci «inquinati» da eventi criminosi e pertanto che non rispecchiano le reali condizioni finanziari delle medesime imprese.

  1-sexies. Le operazioni finanziarie sono ammesse senza valutazione, alla garanzia di cui al comma 1-quater.
  1-septies. Con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disciplinato il Fondo di cui al comma 1-quater.
  1-octies. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 7 dell'articolo 77.