Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Estensione dell'ambito della rivalutazione generale dei beni d'impresa 2020)
1. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
«4-ter. Le disposizioni del comma 4-bis si applicano anche all'avviamento risultante dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 in base ad una perizia di stima redatta da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro, nel limite massimo del costo storico».