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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 11.039. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
11.039.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure per il sostegno al settore pirotecnico)

  1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto della crisi economica sulle aziende operanti nel settore pirotecnico, si applica alle commissioni di spettacoli pirotecnici che si svolgeranno nel biennio 2021-2022 l'aliquota di cui alla Tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  2. A tutti i soggetti che esercitano attività di produzione, importazione, distribuzione all'ingrosso o al dettaglio di prodotti pirotecnici e a tutti i soggetti organizzatori di spettacoli pirotecnici è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 50.000 euro per ciascun soggetto, pari ad una percentuale del 70 per cento dell'ammontare delle perdite di fatturato subite nell'anno 2020 rispetto all'anno 2019.
  3. Al fine di perseguire l'effetto di stimolare la fruizione di spettacoli pirotecnici da parte dei privati, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo, denominato «Fondo per gli spettacoli pirotecnici», con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per le finalità di cui al comma 4.
  4. Alle persone fisiche residenti in Italia è riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 3 e fino ad esaurimento delle risorse, un bonus spettacoli pirotecnici per la commissione di uno spettacolo svolto negli anni 2021 e 2022, da corrispondere sotto forma di credito d'imposta pari al 60 per cento della spesa sostenuta.
  5. Il bonus spettacoli pirotecnici di cui al comma 4 non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.
  6. A tutte le imprese del settore pirotecnico residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla forma giuridica, che effettuano investimenti e spese per la partecipazione a fiere ed eventi nazionali e internazionali di settore, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 70 per cento della spesa sostenuta entro il 30 giugno 2022.
  7. Per le imprese ammesse al credito d'imposta di cui al comma 6, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.