Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)
1. Il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore, di cui all'articolo 13-quaterdecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementato di 80 milioni di euro per l'anno 2021.