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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 10.021. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
10.021.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Contributo a fondo perduto per i centri sportivi natatori)

  1. Al fine di sostenere una delle categorie più colpite dalla crisi economica connessa all'emergenza epidemiologica COVID-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei Centri sportivi natatori costituiti in forma di società e associazioni dilettantistiche (SSD e ASD), affiliati alla Federazione italiana nuoto, alla Federazione italiana nuoto paralimpico, alla Federazione italiana sport disabilità intellettivo relazionale o ad un Ente di promozione sportiva.
  2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto, agli enti pubblici di cui all'articolo 74 nonché ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  3. Il contributo spetta esclusivamente alle società e associazioni (SSD e ASD) che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino regolarmente iscritte al Registro CONI delle ASD/SSD istituito in conformità all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, già affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva.
  4. Il contributo stanziato è finalizzato al sostegno finanziario degli aventi diritto, quale contributo a fondo perduto per le spese di gestione sostenute nell'anno 2021, quali spese di locazione, rate di mutuo, spese di leasing, spese di energia elettrica, spese telefoniche e di connettività internet, spese di guardiania, segreteria e collaboratori, che non siano stati licenziati o messi in cassa integrazione, consumi idrici fatturati e ulteriori spese di gestione, nonché per favorire la ripartenza dell'attività natatoria.
  5. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 è riconosciuto, in ogni caso, nel rispetto dei seguenti limiti massimi, in considerazione della capacità delle vasche presenti in ciascun centro sportivo natatorio:

   FASCIA A: piscine oltre i 2.000 mc: importo massimo euro 42.000;

   FASCIA B: piscine dai 1.001 mc ai 2.000 mc: importo massimo euro 35.000;

   FASCIA C: piscine dai 701 mc ai 1.000 mc: importo massimo euro 27.000;

   FASCIA D: piscine dai 401 ai 700 mc: importo massimo euro 23.000;

   FASCIA E: piscine dai 151 ai 400 mc: importo massimo euro 19.000;

   FASCIA F: piscine dai 50 mc ai 150 mc: importo massimo euro 15.000;

   FASCIA G: piscine in affitto con esclusiva dello spazio acqua: importo massimo euro 35.000 .

  6. Il contributo spetta al singolo centro sportivo natatorio, composto da una o più vasche. Qualora l'impianto sia costituito da due o più vasche, al fine di determinare la fascia di appartenenza di cui al comma 5, è considerato il volume complessivo di tutte le vasche presenti nel centro.
  7. Sono ricomprese nella fascia G di cui al comma 5, le Associazioni sportive dilettantistiche o Società sportive dilettantistiche che, pur non essendo proprietarie o concessionarie dirette dell'impianto natatorio, usufruiscono dell'uso riservato o in condivisione dello spazio acqua e che sostengono i costi di gestione dell'impianto stesso attraverso la corresponsione di un canone di locazione, comprensivo di dette spese gestionali, in favore di soggetti terzi. Nella fattispecie della fascia G, qualora il medesimo centro sportivo natatorio sia gestito da una pluralità di soggetti, spetta un contributo complessivo per centro e, pertanto, l'importo per ciascun soggetto è determinato in proporzione ai metri cubi di spazio acqua gestito sul totale dei metri cubi complessivi delle vasche dell'impianto natatorio e proporzionalmente al numero delle giornate e delle ore di gestione calcolate su base mensile e su base annuale. Resta fermo che il contributo spettante pro-quota non può essere superiore all'importo delle spese sostenute e deve essere ricompreso nei limiti del contributo massimo riconoscibile per l'intero impianto natatorio.
  8. Per contributo per la ripartenza dell'attività natatoria si intendono le risorse necessarie a ristorare gli aventi diritto per gli oneri sostenuti per il riavvio, quali lo svuotamento e riempimento delle vasche, la sanificazione di ambienti, filtri e tubazioni, l'elaborazione di protocolli di ripartenza, pubblicità e promozione, manutenzioni straordinarie dell'impianto per garantire il riavvio dello stesso ed oneri vari.
  9. Gli importi massimali stabiliti per ciascuna fascia di appartenenza ai sensi del comma 5, sono incrementati sulla base del possesso dei seguenti requisiti:

   a) al possesso del requisito di scuola nuoto federale, dimostrato con attestazione della Federazione di appartenenza ed esplicitato il relativo costo puntuale sostenuto, è riconosciuto un incremento massimo di euro 3.000;

   b) alla presenza di atleti agonisti, esclusi i master, che partecipano alle attività nazionali federali, dimostrata con attestazione della Federazione di appartenenza ed esplicitato il relativo costo puntuale sostenuto, è riconosciuto un incremento massimo del 10 per cento dell'importo del massimale spettante per fascia fino a 30 atleti, e del 15 per cento oltre i 30 atleti;

   c) alla presenza di atleti di interesse nazionale che siano in preparazione di campionati nazionali assoluti, per i Mondiali, ovvero per le Olimpiadi, dimostrata con attestazione della Federazione di appartenenza ed esplicitato il relativo costo puntuale sostenuto, è riconosciuto un incremento massimo del 10 per cento dell'importo del massimale spettante per fascia fino a 5 atleti e del 15 per cento oltre i 5 atleti.

   I requisiti di cui al presente comma devono essere posseduti alla data di presentazione dell'istanza di contributo.

  10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di Governo competente in materia di sport, sono stabilite le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo, le procedure di ammissibilità e istruttoria delle istanze, le cause di esclusione, le modalità di attuazione e di erogazione del contributo, i controlli e la revoca dello stesso.
  11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.