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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.122. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
1.122.

  Sostituire il comma 30 con i seguenti:

  30. Previo accertamento disposto con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, le eventuali risorse non utilizzate ai sensi dei commi 4 e 14 del presente articolo nonché le eventuali risorse non utilizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, eccedenti l'importo di 3.150 milioni di cui al comma 25, sono destinate:

   a) all'erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario operanti:

    1) nel settore della ristorazione collettiva, per un importo non inferiore a 100 milioni di euro nell'anno 2021;

    2) nel settore del wedding, per un importo non inferiore a 50 milioni di euro nell'anno 2021;

    3) nel settore della cultura, dello spettacolo e del turismo, per un importo non inferiore a 50 milioni di euro nell'anno 2021;

    4) nel settore dello spettacolo viaggiante, per un importo non inferiore a 6 milioni di euro nell'anno 2021;

    5) nel settore dell'HORECA, per un importo non inferiore a 100 milioni di euro nell'anno 2021;

    6) in settori diversi da quelli di cui ai numeri da 1) a 5) che possono certificare di non avere avuto accesso ai contributi di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, all'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, all'articolo 2 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, nonché ai commi 4 e 14 del presente articolo, per un importo non inferiore a 700 milioni di euro per l'anno 2021;

   b) al rifinanziamento del fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per un importo non inferiore a 500 milioni per l'anno 2021;

   c) all'incremento della dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 52 del presente decreto, per un importo non inferiore a 500 milioni per l'anno 2021.

  30-bis. Le modalità attuative del comma 30 e la definizione di ogni elemento necessario alla determinazione dell'ammontare del contributo di cui alla lettera a) del medesimo comma 30 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.