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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.023. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
1.023.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure di supporto alla realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e al Piano nazionale per gli investimenti complementari)

  1. Al fine di garantire la tempestiva e corretta realizzazione delle opere previste all'interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché delle opere connesse agli investimenti complementari di cui al presente decreto, per i contratti di appalto di lavori in corso e fino al 31 dicembre 2021, nelle more dell'aggiornamento dei prezzari regionali ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto della crisi economica connessa all'emergenza pandemica da COVID-19, abbia subìto variazioni in aumento superiori al 10 per cento rispetto al prezzo pattuito nei documenti di gara, si fa luogo ad una compensazione, per l'intera percentuale eccedente il 10 per cento.
  2. Al fine di consentire alle stazioni appaltanti di dare luogo alla compensazione di cui al comma 1, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021.
  3. I criteri e le modalità di accesso al fondo di cui al comma 2 sono determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.