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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.015. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
1.015.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Al fine di contrastare la crisi delle piccole attività di commercio su aree pubbliche, agli operatori commerciali che hanno già beneficiato delle indennità di cui all'articolo 28 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è riconosciuta un'ulteriore indennità di 1.000 euro per i mesi di maggio, giugno e luglio 2021, ovvero una indennità forfettaria di euro 2.400.
  2. La domanda per le indennità di cui al comma 1 è presentata all'INPS entro il 30 giugno 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.
  3. Le indennità di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono erogate dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 530 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 530 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.