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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.014. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
1.014.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Sostegno economico alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)

  1. Al fine di assicurare alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza un sostegno economico utile a garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite di spesa.
  2. Nel limite di spesa di cui al comma 1, si riconosce a titolo compensativo dei maggiori costi sostenuti negli anni 2020 e 2021 in ragione dell'emergenza sanitaria per COVID-19, un contributo straordinario a favore di ciascuna delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sulla base dei seguenti parametri:

   a) costi sostenuti per la sanificazione dei locali;

   b) costi per l'adozione di dispositivi di protezione individuale per gli ospiti e gli operatori;

   c) costi per l'adeguamento strutturale dei locali.

  3. Il riparto tra le regioni interessate del fondo di cui al comma 1 è disposto con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di conversione del presente decreto legge. Il riparto delle risorse tra le regioni interessate si effettua in proporzione alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza presenti nel proprio territorio. Con il medesimo decreto sono individuati i criteri e le modalità per la concessione del sostegno economico di cui al presente articolo.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 77, comma 7.