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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 9.079. in Assemblea riferita al C. 3132-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 13/07/2021  [ apri ]
9.079.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Disposizioni in materia di istituti deflattivi del contenzioso tributario)

  1. In deroga a quanto previsto dalle singole disposizioni di legge vigenti, per tutti gli atti di adempimento fiscale e le definizioni sottoscritte con gli uffici dell'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, delle disposizioni di cui al Titolo I, Capo I, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dell'articolo 15 del medesimo decreto legislativo n. 218 del 1997, e degli articoli 17-bis, 48, 48-bis e 48-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, perfezionati tra la data di entrata in vigore della presente disposizione ed entro il 31 dicembre 2022, per le annualità fiscali fino a quella in corso al 31 dicembre 2019, è esclusa l'applicazione di sanzioni e interessi.
  2. Per il pagamento degli importi relativi all'adempimento fiscale di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, i versamenti possono essere effettuati in un massimo di otto rate trimestrali, di cui la prima in scadenza entro e non oltre novanta giorni dalla data di effettuazione dell'adempimento.
  3. Per gli altri importi dovuti ai sensi del comma 1 e diversi da quelli di cui al comma 2, in deroga alle singole disposizioni di legge vigenti, il pagamento può essere effettuato in un numero di rate doppio rispetto a quello massimo previsto dalle disposizioni medesime.