Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di sostenere l'innovazione creativa del settore tessile, orientata, in particolare, ai temi dell'economia circolare, anche al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, limitatamente al periodo d'imposta in corso e fino al 2023, ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) è riconosciuto un contributo, nella forma di credito d'imposta, nella misura del 40 per cento delle spese sostenute:
a) per le attività di ricerca e sviluppo relativamente al design e all'ideazione estetica;
b) per le attività di digitalizzazione di prodotti, collezioni e archivi aziendali.