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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 59.37. in Assemblea riferita al C. 3132-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 13/07/2021  [ apri ]
59.37.

  Sostituire i commi da 4 a 9 con i seguenti:
  4. In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3, salvo i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti dipartimentali nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020 e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1, ai docenti che:
   a) sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021;
   b) superano la prova scritta di cui al comma 5.

  5. Al fine di assicurare un'adeguata selezione del personale docente per le immissioni in ruolo straordinarie di cui al comma precedente, nel rispetto dei principi di pubblicità, imparzialità, economicità, celerità e trasparenza, la stipula del contratto di lavoro di cui al comma 4 è proposta esclusivamente a coloro che hanno superato, conseguendo il punteggio minimo di 70 punti su 100 punti, una prova scritta composta da più quesiti a risposta multipla, volti all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sull'informatica e sulla lingua inglese. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti.
  6. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 4 è proposto esclusivamente nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi, anche in una provincia differente rispetto a quella di iscrizione, su istanza del docente. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono disciplinati i termini, le modalità e la procedura per la presentazione delle istanze di cui al comma precedente.
  7. Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 7.
  8. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova è seguito da una prova orale. Alla prova orale accedono i candidati valutati positivamente ai sensi dell'articolo 1, comma 117, della legge 13 luglio 2015, n. 107. La prova orale è superata dai candidati che raggiungono il punteggio minimo di 70 punti su 100 punti ed è valutata da una commissione esterna all'istituzione scolastica di servizio.
  9. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova orale, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1o settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato ovvero presso un'altra istituzione scolastica ove abbia espresso la preferenza, laddove vi sia disponibilità. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il giudizio negativo relativo alla prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura di cui al comma 4 e l'impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto.
  10. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, in riferimento alla procedura di cui ai commi da 4 a 8 del presente articolo, sono disciplinati le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato dalle graduatorie provinciali per le supplenze e dai relativi elenchi aggiuntivi nel limite dei posti vacanti e disponibili di cui al comma 4, nonché le modalità di espletamento e i tempi di svolgimento della prova scritta di cui al comma 5 e della prova orale di cui al comma 7. Con il medesimo decreto di cui al periodo precedente, in relazione ad ambedue le prove di cui al periodo precedente, sono altresì disciplinati le modalità di formazione delle commissioni giudicatrici nonché i requisiti dei componenti.