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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 19.07. in Assemblea riferita al C. 3132-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 13/07/2021  [ apri ]
19.07.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19.1.
(PMI – riporto delle perdite fiscali a esercizi precedenti)

  1. Per le piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, soggette all'imposta sul reddito delle persone fisiche o all'imposta sul reddito delle società, in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, e dall'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le perdite del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e di quello in corso al 31 dicembre 2021, nel limite di tre milioni di euro per ciascuno dei due periodi d'imposta, possono essere computate in diminuzione del reddito del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare.
  2. Per le piccole e medie imprese con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, le perdite da riportare ai sensi del comma precedente sono quelle relative ai periodi d'imposta con data di chiusura antecedente rispettivamente il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021. Per le medesime imprese il reddito da compensare con tali perdite è quello relativo al periodo d'imposta con data di chiusura antecedente il 31 dicembre 2019.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.