Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Gli interventi sulla rete ferroviaria di cui al comma 1 possono riguardare, previa adozione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della cultura, il Ministro del turismo e il Ministro dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 9 agosto 2017, n. 128, e ove risultino rispettate le condizioni di cui al comma 3 dello stesso articolo, le seguenti tratte ferroviarie ad uso turistico:
a) Asti – Chivasso
b) Cuneo-Mondovì
c) Castagnole delle Lanze – Mortara
d) Alba – Nizza Monferrato
e) Vignale – Varallo Sesia
f) Rocchetta Sant'Antonio – Gioia del Colle