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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 59.40. in Assemblea riferita al C. 3132-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 13/07/2021  [ apri ]
59.40.

  Sostituire i commi da 14 a 19 con i seguenti:
  14. In via straordinaria, esclusivamente per le immissioni in ruolo relative all'anno scolastico 2021/2022 in ragione degli obiettivi perseguiti tramite il Piano nazionale di ripresa e resilienza, le procedure concorsuali ordinarie già bandite, di cui al decreto dipartimentale del 21 aprile 2020, n. 499, e per il numero di posti ivi previsto, si svolgono, anche in deroga alla normativa vigente, con le modalità di cui al comma 15.

  15. La procedura concorsuale si svolge secondo le seguenti modalità:
   a) unica prova scritta con più quesiti a risposta multipla, volta all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sull'informatica e sulla lingua inglese. La prova, computer-based, si svolge nelle sedi individuate dagli uffici scolastici regionali e consiste nella somministrazione di 50 quesiti, 40 dei quali vertenti sui programmi previsti dall'allegato A al decreto del Ministro dell'istruzione 20 aprile 2020, n. 201, per la singola classe di concorso, 5 sull'informatica e 5 sulla lingua inglese. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l'ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato. La prova ha una durata massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti. L'amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non contestualità delle prove relative alla medesima classe di concorso, assicurandone comunque la trasparenza e l'omogeneità in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. La valutazione della prova è effettuata assegnando 2 punti a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date o errate. La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti;
   b) prova orale, valutata al massimo 100 punti e superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti;
   c) formazione della graduatoria, entro la data del 31 luglio 2021, esclusivamente sulla base della somma delle valutazioni di cui alle lettere a) e b) nel limite dei posti messi a concorso.

  16. La procedura di cui ai commi 14 e 15, da concludere con la redazione della graduatoria entro il 31 luglio 2021, non comporta la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze o la modifica dei requisiti di partecipazione alla procedura indetta con decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 499, per le classi di concorso interessate. Con decreto del Ministero dell'istruzione sono apportate le eventuali ulteriori modificazioni ai bandi di concorso necessari all'espletamento delle procedure di cui ai commi 14 e 15. La redazione dei quesiti della prova scritta, anche a titolo oneroso, è assegnata con affidamento diretto ad una o più università. Parimenti i servizi logistici e informatici necessari per lo svolgimento di detta prova scritta sono assegnati direttamente anche a soggetti in house rispetto al Ministero dell'istruzione. Le commissioni di concorso sono costituite con decreto del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale responsabile della procedura che provvede entro cinque giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di convocazione per la prova scritta. È possibile formare sottocommissioni per lo svolgimento contestuale della prova orale, ferma restando l'unicità del presidente, a fronte di gruppi di candidati superiore a 50. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono disciplinati la commissione nazionale incaricata di valutare la congruità e l'equivalenza dei quesiti, di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova orale, i requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova orale.
  17. Le graduatorie delle procedure di cui al comma 14 sono utilizzate per le immissioni in ruolo relative all'anno scolastico 2021/2022, se approvate, per eventuali oggettive ragioni di ritardo, entro la data del 30 ottobre 2021, con conseguente risoluzione dei contratti di lavoro a tempo determinato nelle more stipulati sui relativi posti vacanti e disponibili. Le medesime graduatorie, se non approvate entro la data di cui al periodo precedente, sono utilizzate nel corso degli anni successivi con priorità rispetto alle graduatorie delle procedure ordinarie. In ogni caso, le immissioni in ruolo dei vincitori, nel limite previsto dal bando di concorso per la specifica regione e classe di concorso, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, possono essere disposte anche negli anni scolastici successivi, sino all'esaurimento della graduatoria, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Alle immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2021/2022 si applica la decorrenza dei contratti prevista dall'articolo 58, comma 1, lettera b).
  18. Resta impregiudicata per i candidati della procedura di cui al comma 14, la partecipazione alla procedura concorsuale ordinaria per le corrispondenti classi di concorso, anche in deroga al secondo periodo del comma 13. Ai fini di quanto previsto nel periodo precedente i posti delle predette procedure concorsuali ordinarie sono rideterminati in ragione dei posti vacanti e disponibili nei limiti individuati da un decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le pubblica amministrazione. Con decreto del Ministero dell'istruzione si provvede, altresì, alla riapertura dei termini di partecipazione limitatamente alle procedure di cui al periodo precedente.
  19. Dalle disposizioni di cui ai commi da 14 a 18 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.