Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40.1.
1. In favore dei datori di lavoro privati che al termine della fruizione dei trattamenti di integrazione salariale mantengono i livelli occupazionali del mese di febbraio 2020 è riconosciuta una riduzione del 50 per cento dei contributi previdenziali complessivamente a loro carico. L'esonero si applica fino al 31 dicembre 2023.