Dopo l'articolo 10-ter, aggiungere il seguente:
Art. 10-quater.
1. Su richiesta del concessionario, possono essere sospesi, per dodici mesi, i termini relativi all'avvio delle opere di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi pubblici in concessione, previste dalle convenzioni di gestione e da avviare entro l'anno corrente, purché assistite da una progettazione definitiva già consegnata alle Amministrazioni concedenti.