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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 9.054. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
9.054.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Proroga del Superbonus del 110 per cento per le aree montane)

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:

   «1-quinquies. Il termine del 30 giugno 2022, di cui al comma 1, è prorogato al 31 dicembre 2023 per tutti i lavori aventi luogo nei comuni classificati come montani ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97».
   2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 880 milioni di euro per l'anno 2023, in 1.340 milioni di euro per l'anno 2024 e in 978 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante utilizzo, per un corrispondente importo, delle risorse stanziate nel Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.