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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 74.5. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/07/2021  [ apri ]
74.5. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

  2-bis. Le risorse finanziarie di cui al comma 11 dell'articolo 45 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono incrementate di 8.628.749 euro per l'anno 2021 al fine di attribuire lo specifico compenso, relativamente agli anni indicati al comma 2-ter del presente articolo e secondo la ripartizione ivi prevista, al personale con qualifica di vice questore aggiunto e di vice questore, e qualifiche e gradi corrispondenti, della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo della polizia penitenziaria.
  2-ter. Le risorse di cui al comma 2-bis sono suddivise nei seguenti modi:

   a) Polizia di Stato: 2.003.114 euro, relativamente agli anni 2018 e 2019;

   b) Arma dei carabinieri: 3,4 milioni di euro, relativamente all'anno 2020;

   c) Corpo della guardia di finanza: 3 milioni di euro, relativamente all'anno 2020;

   d) Corpo della polizia penitenziaria: 225.635 euro, relativamente agli anni 2018 e 2019.

  2-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis del presente articolo, pari a 8.628.749 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.