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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 73.026. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
73.026.

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di trasporto sostenibile)

  1. In relazione al perdurare dell'emergenza sanitaria da COVID-19, al fine di sostenere le famiglie anche mediante misure di sostegno in materia di trasporto sostenibile volte a ridurre gli effetti climalteranti e sulla qualità dell'aria del trasporto stradale e promuovere l'impiego dei carburanti alternativi di cui al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, a decorrere dal 1° agosto 2021 e fino al 31 dicembre 2021 a coloro che installano impianti a GPL o a metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1 alimentati a benzina o gasolio di classe «Euro 4» o «Euro 5», è riconosciuto un contributo pari a euro 600 per il GPL ed euro 900 per il metano.
  2. Per poter accedere al contributo di cui al comma 1 il beneficiario deve avere un indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 non superiore a 40.000 euro annui.
  3. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dall'installatore al beneficiario dell'impianto di alimentazione a GPL o metano mediante compensazione con il prezzo relativo all'impianto e all'operazione di installazione.
  4. Le imprese costruttrici ed importatrici degli impianti di alimentazione a GPL o metano rimborsano all'installatore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui si provvede all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo a seguito della installazione dell'impianto di alimentazione a GPL o metano.
  5. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura per l'installazione degli impianti di cui al comma 1, il costruttore o l'importatore dell'impianto conserva la seguente documentazione, che deve essere trasmessa dall'installatore entro sessanta giorni dall'emissione della fattura:

   a) copia della fattura per l'installazione, con attestazione di conformità all'originale apposta dal soggetto emittente;

   b) copia della carta di circolazione del veicolo da cui risulti l'avvenuta installazione, o attestazione equipollente.

  6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
  7. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 35 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come incrementato ai sensi di quanto previsto nell'articolo 77, comma 7 del presente decreto.