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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 58.25. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/07/2021  [ apri ]
58.25.
approvato

  Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

   i-bis) all'articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 115, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. Alla Scuola è riconosciuta, a decorrere dalla data della sua istituzione, la facoltà di stabilire, in modo autonomo e a titolo di cofinanziamento, contributi obbligatori o rette necessari allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 4, da porre a carico delle famiglie degli alunni i cui genitori non sono dipendenti dell'EFSA né di società convenzionate con l'Autorità medesima. L'importo di tali contributi e rette non può essere superiore a 2.000 euro annui per ciascun alunno, fatte salve le riduzioni spettanti alle medesime famiglie ai sensi delle disposizioni vigenti».