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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 50.029. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
50.029.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Disposizioni relative all'Istituto nazionale della previdenza sociale)

   1. Per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica COVID-19 sul reddito dei lavoratori, il valore medio dell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, può essere incrementato, per l'esercizio 2021, nel limite annuo massimo di 45 milioni di euro.
   2. All'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: «nei confronti dei pensionati della Gestione previdenziale privata, relative al periodo d'imposta 2018» sono sostituite dalle seguenti: «nei confronti dei pensionati INPS, relative ai periodi di imposta 2017 e 2018».
   3. All'articolo 5-bis del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, il comma 3 è sostituito dal seguente:
   «3. In sede di prima attuazione, il consiglio di amministrazione dell'INPS con propria deliberazione provvede alla modifica dell'oggetto sociale, dell'atto costitutivo e dello statuto nel rispetto dell'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché al rinnovo degli organi sociali. Il consiglio di amministrazione della società di cui al comma 1 è composto da tre membri, anche dipendenti dell'INPS, di cui uno con funzioni di presidente.».