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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 50.02. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
50.02.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Disposizioni urgenti per l'abolizione dell'imposta sul valore aggiunto sui prodotti igienico sanitari)

  1. Ai prodotti sanitari e igienici femminili, quali tamponi interni, assorbenti igienici esterni, coppe e spugne mestruali, non si applica l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dal presente decreto.