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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 48.03. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
48.03.

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(CAPITALE UMANO 4.0 – Agevolazione fiscale concernente i costi sostenuti dalle imprese per la formazione professionale di alto livello dei propri dipendenti)

  1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito di impresa aventi domicilio fiscale in Italia, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, che effettuano spese per attività di formazione professionale di alto livello nel periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2020, il costo fiscale di acquisizione è maggiorato nella misura del 100 per cento limitatamente alle spese relative al costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato nelle predette attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e perfezionamento di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all'estero. La maggiorazione è riconosciuta fino all'importo massimo di 30.000 euro per ciascun beneficiario, per le attività di formazione, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all'approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, sicurezza cibernetica, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali. I soggetti beneficiari applicano direttamente la maggiorazione nella redazione del bilancio, producendone dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.