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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 40.020. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
40.020.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Disposizioni per il settore marittimo)

  1. All'articolo 9-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'indennità di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, può essere altresì riconosciuta fino al 31 dicembre 2021, a domanda, in alternativa alla NASPI, ai lavoratori già dipendenti delle imprese di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, operanti nei porti di cui al comma 1 del presente articolo ubicati nella regione Sardegna, che hanno cessato di percepire il trattamento straordinario di integrazione salariale nell'anno 2020, nel limite delle ulteriori risorse aggiuntive pari a 4 milioni di euro per l'anno 2021.Qualora il lavoratore opti per l'indennità di cui al presente comma, fino al termine del periodo di percezione dell'indennità stessa l'erogazione della NASPI è sospesa d'ufficio.».

  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.