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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 40.015. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
40.015.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Riconoscimento dei trattamenti integrativi arretrati del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale per l'anno 2020)

  1. Al fine di mitigare gli effetti economici sui lavoratori del settore aeroportuale derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed eliminare la disparità di trattamento dei lavoratori dei servizi aeroportuali di terra esclusi dall'operatività del Fondo ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016, si applicano anche in relazione ai trattamenti di integrazione salariale in deroga a questa categoria con il riconoscimento delle spettanze arretrate non erogate per i mesi dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9 milioni e 500.000 mila euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 77, comma 7 del presente decreto.
  3. Per l'attuazione delle finalità di cui al presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede con proprio decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a stabilire le modalità per l'erogazione dei trattamenti integrativi arretrati.