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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 35.036. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
35.036.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Finanziamento assistenza domiciliare)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'uno per cento del Fondo sanitario nazionale di cui di cui al comma 1, dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 è destinato al potenziamento delle reti a livello regionale delle cure palliative, nonché all'assistenza residenziale, all'assistenza domiciliare, al day hospice e all'assistenza specialistica di terapia del dolore come definite dall'articolo 2, comma 1, lettere d), e) , f), g) e h), della legge 15 marzo 2010, n. 38.
  2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro della salute, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono definite le tariffe di riferimento per le attività erogate ai sensi del comma precedente.