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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 22.07. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
22.07.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Microcredito sociale)

  1. È istituita un'apposita sezione speciale, nell'ambito del Fondo centrale di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, denominata «sezione Microcredito sociale», con una dotazione di 10 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per la prestazione di garanzie nella misura dell'80 per cento sui finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 111, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, con particolare riguardo alle necessità di approvvigionamento di beni per il consumo alimentare, erogati con le modalità disciplinate dal Titolo secondo del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176. L'Ente Nazionale per il Microcredito coordina l'affiancamento dei servizi ausiliari e di monitoraggio previsti dall'articolo 5, comma 5, del decreto n. 176 del 2014.