stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 20.014. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
20.014.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Cessione del credito d'imposta Transizione 4.0 su beni strumentali nuovi e del credito d'imposta in ricerca e sviluppo e in formazione 4.0)

  1. Per l'anno 2021 i soggetti beneficiari del credito d'imposta elencati al successivo comma 2 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale degli stessi, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, nel limite complessivo di 600 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Le disposizioni contenute del presente articolo si applicano al fine di sostenere il rilancio e la resilienza dell'ecosistema delle imprese colpito dall'emergenza sanitaria da COVID-19, potenziandone la dimensione innovativa, alle seguenti misure del Piano Transizione 4.0:

   a) gli investimenti in beni materiali strumentali di cui all'articolo 1, commi da 1051 a 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

   b) gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative di cui all'articolo 1, commi da 198 a 209, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modificazioni;

   c) il credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0 di cui all'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni.

  3. I cessionari utilizzano il credito ceduto in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 200 milioni di euro.