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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.04. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
2.04.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche al fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura)

  1. All'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. È istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura con una dotazione di 15 milioni di euro per interventi a favore di soggetti a rischio usura, per l'esercizio relativo all'anno 2021. Il fondo è destinato, quanto al 50 per cento, per l'erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali costituiti dai confidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e quanto al 50 per cento, a favore delle fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui al comma 4».

   2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, in aggiunta al meccanismo ordinario di approvvigionamento del Fondo di prevenzione di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, si provvede mediante stanziamento di 15 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per interventi di solidarietà alle vittime dell'usura, di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e destinati in favore del fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.