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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.02. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
2.02.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. A decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli anni 2021, 2022 e 2023, ai membri degli organi costituzionali, fatta eccezione per il Presidente della Repubblica e i componenti della Corte costituzionale, si applica, senza effetti a fini previdenziali, una riduzione delle retribuzioni o indennità di carica superiori a 90.000 euro lordi previste alla data di entrata in vigore del presente decreto, in misura del 15 per cento per la parte eccedente i 90.000 e fino a 150.000, nonché del 25 per cento per la parte eccedente 150.000 euro. A seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non può comunque essere inferiore a 90.000 lordi annui.
  2. Ai parlamentari che svolgono qualsiasi attività lavorativa per la quale sia percepito un reddito uguale o superiore al 15 per cento dell'indennità parlamentare la riduzione dell'indennità di cui al comma 1 si applica in misura del 30 per cento per la parte eccedente i 90.000 euro e fino a 150.000 ed in misura del 45 per cento per la parte eccedente i 150.000 euro. La riduzione si applica con la medesima decorrenza e durata di cui al comma 1. Le Camere, in conformità con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, individuano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le modalità per correlare quanto previsto dal comma 1 e dal presente comma. Le disposizioni di cui al comma 1 e al presente comma si applicano anche ai consiglieri regionali.
  3. Il personale che riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislative 30 marzo 2001, n. 165, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché il personale delle autorità amministrative indipendenti, superiori a 90.000 euro destina una quota pari al 10 per cento dei medesimi emolumenti o retribuzioni al Fondo di cui all'articolo 2, comma 1.
  4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui al presente articolo sono destinate come contributo di solidarietà ad incrementare la dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1.
  5. Le misure applicative per l'erogazione delle somme di cui al comma 4 sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.