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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.024. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
13.024.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure in materia di benefici fiscali ed agevolazioni per le zone economiche speciali – ZES)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   2-bis. Per le imprese che intraprendono un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nelle Zone economiche speciali (ZES), istituite ai sensi decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è riconosciuta la facoltà di successiva cessione del credito d'imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Qualora propedeutici o funzionali alla realizzazione del progetto di investimento agevolato, sono compresi, tra i costi ammissibili al beneficio del credito d'imposta, anche quelli relativi alla produzione di idrogeno rinnovabile, nonché alla produzione e distribuzione di energia da idrogeno rinnovabile. Il credito di imposta di cui al presente comma è esteso anche alle nuove imprese che all'interno delle aree ZES sviluppino progetti per la riqualificazione e l'utilizzo delle strutture industriali e dei capannoni abbandonati, con l'obiettivo di dare vita a nuove attività imprenditoriali.

  2. All'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «è ridotta del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «è azzerata».