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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 11.29. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
11.29.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Per il periodo d'imposta relativo all'annualità 2021 alle micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è attribuito un credito d'imposta per le spese sostenute per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica (IP manager) finalizzate a contrastare la contraffazione di marchio e prodotto e a tutelare la proprietà intellettuale, anche attraverso attività di monitoraggio dei portali online e di cancellazione dei contenuti illegali. Il credito d'imposta è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 20.000 euro.
  3-ter. Alle grandi e medie imprese, come definite dalla citata raccomandazione 2003/361/CE, il contributo di cui al comma 3-bis è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 40 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 35.000 euro.
  3-quater. Il credito d'imposta di cui al comma 3-bis è subordinato alla sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra le imprese e le società di consulenza o i professionisti qualificati iscritti in un elenco istituito con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro settanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con il medesimo decreto di cui al periodo precedente sono stabiliti i requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco delle società di consulenza e dei professionisti qualificati, nonché i criteri, le modalità e gli adempimenti formali per beneficiare del credito d'imposta e per l'eventuale riserva di una quota delle risorse da destinare prioritariamente alle micro e piccole imprese.
  3-quinquies. Il contributo di cui al comma 3-bis è erogato in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

  Conseguentemente:

   al comma 4, sostituire le parole: 1.600 milioni con le seguenti: 1.605 milioni di euro per l'anno 2021;

   all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 795 milioni.