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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 10.05. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
10.05.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Incentivo per l'acquisto di veicoli a motore a basse emissioni)

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica con emissioni di anidride carbonica (CO2) inferiori a 130 g/km, con contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2010 o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni di anzianità dalla data di immatricolazione, è riconosciuto un contributo di 2.000 euro a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000 euro.
  2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato di 200 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 150 milioni di euro quale limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione delle previsioni di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.