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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.15. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
1.15.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Il contributo di cui al comma 5, è riconosciuto altresì alle attività alberghiere e paralberghiere senza partita IVA iscritte negli uffici di commercio dei comuni dove esercitano l'attività. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare medio mensile dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare i predetti importi si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi che risulta dalle dichiarazioni dei redditi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  5-ter. L'ammontare del contributo di cui al comma 5, è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. La percentuale di cui al periodo precedente è pari all'80 per cento per i soggetti di cui al comma 5-bis con ricavi non superiori a 10.000 euro. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 11, 12 e 13 in quanto compatibili.