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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.024. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
1.024.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Collaborazione volontaria per l'emersione del contante e dei titoli al portatore)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 30 novembre 2021 è possibile avvalersi di una speciale procedura di collaborazione volontaria.
  2. La collaborazione volontaria di cui al comma 1 ha ad oggetto contanti o valori al portatore che, ai fini della presente procedura, si presumono derivati da redditi conseguiti, in quote costanti, a seguito di violazione di obblighi di monitoraggio di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, e di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali e delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, commesse nell'anno 2019 e nei nove periodi d'imposta precedenti.
  3. Ai fini della procedura di cui al presente articolo i redditi di cui al comma 2 si presumono, in ogni caso, redditi di capitale di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, soggetti all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26 per cento, senza applicazione di sanzioni e interessi.
  4. La procedura speciale di collaborazione volontaria ha ad oggetto le annualità ancora accertabili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 43 del decreto Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 12 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78.
  5. I contribuenti rilasciano unitamente alla presentazione dell'istanza una dichiarazione in cui attestano che l'origine di tali valori non deriva da condotte costituenti reati diversi da quelli previsti dall'articolo 5-quinquies, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, e provvedono, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, al versamento dei contanti e al deposito dei valori al portatore presso intermediari finanziari a ciò abilitati.
  6. Gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento dell'imposta di cui al comma 3 entro il 30 novembre 2021, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il versamento può essere ripartito in tre rate mensili di pari importo ed in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 novembre 2021. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 in caso di insufficiente o omesso versamento dell'importo di cui ai commi da 1 a 5.
  7. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono fissate le modalità attuative del presente articolo.