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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.1.181.82. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/07/2021  [ apri ]
0.1.181.82.

  All'emendamento 1.181 del Governo, alla lettera d), dopo il capoverso Art. 9-bis aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Fondi ai comuni per rifugi pubblici per cani randagi)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, in favore dei comuni che partecipano alla gestione associata di rifugi o canili per cani randagi. Il fondo è finalizzato al finanziamento di interventi per la messa a norma dei rifugi o canili o alla progettazione e costruzione di nuovi rifugi o canili, nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative regionali vigenti in materia.
  2. Con avviso pubblico del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 1, da effettuare previa istanza degli enti interessati. Accedono all'assegnazione delle risorse i comuni partecipanti alla gestione associata di cui al comma 1 con una popolazione totale superiore ai 50.000 abitanti. Sono esclusi dall'assegnazione delle risorse i comuni destinatari delle risorse di cui ai commi 778-780 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

em. 1.181.