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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7-bis.01. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3113

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/05/2021  [ apri ]
7-bis.01.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-ter.
(Razionalizzazione ed efficientamento delle Avvocature degli enti pubblici)

  1. È istituito il ruolo professionale degli avvocati delle Amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato.
  2. In attuazione degli articoli 18, 19 e 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, dell'articolo 40, secondo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ciascuna Amministrazione costituisce e disciplina il proprio ruolo di cui al comma 1, nel quale sono inseriti di diritto gli avvocati dipendenti a tempo indeterminato in servizio alla data di entrata in vigore della presente, che siano iscritti nell'Elenco speciale annesso all'Albo professionale forense tenuto dai Consigli dell'Ordine.
  3. È condizione per l'inquadramento nel ruolo professionale degli avvocati l'accesso alla carriera mediante pubblico concorso per lo specifico profilo professionale e l'iscrizione all'elenco speciale degli avvocati pubblici.
  4. Gli avvocati appartenenti al ruolo professionale non sono soggetti a vincoli di subordinazione gerarchica e dipendono funzionalmente ed esclusivamente dal legale rappresentante dell'Ente.
  5. Per gli avvocati appartenenti al ruolo professionale è istituita l'area di contrattazione separata nazionale e decentrata, articolata, ai fini della disciplina del relativo trattamento economico, nelle seguenti sezioni:

   a) avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori;

   b) avvocati abilitati al patrocinio ordinario.

  6. Nell'ambito della contrattazione collettiva, agli avvocati del ruolo professionale è attribuito, ai sensi dell'articolo 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, un trattamento economico e normativo adeguato alla funzione professionale svolta e non inferiore a quello fondamentale ed accessorio complessivamente in godimento presso ciascun ente alla data di entrata in vigore della presente legge. Nell'ambito della medesima contrattazione, il trattamento economico è altresì diversificato in ragione del possesso dei titoli abilitanti, in riferimento alle sezioni di cui al precedente comma.
  7. Gli avvocati appartenenti al ruolo professionale sono tenuti alla formazione e aggiornamento professionale adeguati alla funzione svolta e a partecipare, a tal fine, agli eventi formativi organizzati dagli Ordini Professionali di appartenenza.
  8. Per l'attribuzione di incarichi di coordinamento nell'ambito delle Avvocature, le singole Amministrazioni tengono conto dell'entità e della tipologia del contenzioso d'interesse dell'Ente, della consistenza della dotazione organica e dei titoli professionali in possesso degli avvocati interni e principalmente dell'abilitazione al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, unitamente all'anzianità di servizio quale avvocato pubblico.
  9. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e nelle more della contrattazione separata, è istituito il ruolo ad esaurimento nel quale sono collocati di diritto i dirigenti avvocati di ruolo delle Pubbliche Amministrazioni, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con salvezza dei livelli retributivi in godimento. All'Avvocato incaricato del coordinamento dell'Avvocatura spetta l'indennità fissata, nelle more della contrattazione separata, da ciascuna Amministrazione.
  10. I risparmi di spesa derivanti dalla soppressione dei posti di dirigente avvocato sono destinati all'attuazione delle presenti disposizioni incrementando i preesistenti capitoli di bilancio per il finanziamento del trattamento economico degli avvocati.