Al comma 1, lettera d), n. 2, dopo il capoverso comma 2-ter, aggiungere il seguente:
2-quater. Ai fini della abilitazione all'inoltro di atti e documenti ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter, il difensore dovrà inserire il numero di RGNR del procedimento e il nome del pubblico ministero titolare delle indagini. Qualora non sia in possesso delle richiamate indicazioni, il difensore dovrà farne richiesta ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale. In nessun caso il difensore sarà tenuto alla allegazione del certificato ex articolo 335 del codice di procedura penale, ovvero di altri atti garantiti da cui abbia ricavato i sopra indicati dati.