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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.1. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3113

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/05/2021  [ apri ]
3.1.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Agli esercenti le professioni sanitarie coinvolti nelle attività di inoculazione dei vaccini anti SARS-COV-2 è riconosciuto il diritto al rimborso delle spese e degli onorari per l'assistenza legale, comprese le spese e gli onorari spettanti ai consulenti tecnici eventualmente nominati, a seguito di procedimenti penali iscritti e o comunque promossi nei loro confronti in conseguenza delle prestazioni vaccinali effettuate, in tutti i casi di archiviazione o sentenza di proscioglimento per non aver commesso il fatto, perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato. L'importo degli onorari per l'assistenza legale non potrà superare i valori medi previsti dal decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 2 aprile 2014, n. 77). L'onorario e le spese spettanti al consulente tecnico sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. La liquidazione delle spese e degli onorari spettanti al difensore ed al consulente tecnico è effettuata dal giudice procedente.