Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
1. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 5, articolo 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come integrate dall'articolo 1, comma 423, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, l'articolo 3-bis del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, è abrogato.